L’emanazione del D.Lgs. n. 81/08 ha previsto per le aziende che svolgano prestazioni all’interno di cantieri edili, l’obbligo da parte dei datori di lavoro di procedere alla redazione di una serie di documenti come il PSC (Piano di Sicurezza e Coordinamento), il POS (Piano Operativi di Sicurezza) e il Piano di Manutenzione Uso e Smontaggio (PiMUS).
La programmazione della sicurezza nel cantiere edile attraverso la redazione del PSC, del POS e del PiMUS ha rappresentato la principale innovazione introdotta dalle normative specifiche dal D.Lgs. 494/96 in poi. In questo contributo spiegheremo cos’è il PIMUS, quando è obbligatorio ed i suoi contenuti minimi. Cos’è il PiMUS?Il PiMUS è un documento che riporta indicazioni per gli addetti e i preposti all’utilizzo del ponteggio, ai fini della tutela della salute e la sicurezza di tutti i lavoratori presenti in cantiere. Viene messo a disposizione del preposto addetto alla sorveglianza e dei lavoratori interessati. Tutela sia la sicurezza dei lavoratori che operano nel cantiere e utilizzano il ponteggio che degli altri lavoratori del cantiere, abitanti o fruitori di uno stabile in corso di ristrutturazione. Chi redige il PIMUS?Il Datore di lavoro deve redigere il Pimus a tramite “una persona competente” (art. 136 del TUS). Pimus: chi riguarda?Il PIMUS è un documento ad uso del personale addetto al montaggio, all’uso e allo smontaggio dei ponteggi. Quando è obbligatorio il PIMUS? Il PiMUS è obbligatorio per tutti i cantieri ogni qual volta si preveda l’uso di un ponteggio per l’esecuzione dei lavori. Quando elaborare il PIMUS?Il PiMUS deve essere elaborato in funzione della complessità del ponteggio scelto, con la valutazione delle condizioni di sicurezza realizzate attraverso l’adozione degli specifici sistemi utilizzati nella particolare realizzazione e in ciascuna fase di lavoro prevista. PIMUS: a cosa serve?L’obiettivo del piano in questione non è tanto quello di indicare lo schema di montaggio, già richiesto peraltro dalla legislazione previgente, quanto di indicare le cautele, variabili da ponteggio a ponteggio e da luogo a luogo, che devono essere adottate soprattutto durante le fasi delicatissime del montaggio e dello smontaggio dei ponteggi. Momenti particolari, questi, in cui si opera senza le protezioni contro la caduta dall’alto, che in seguito sarà offerta dal ponteggio stesso, e che richiedono accorgimenti equivalenti. Testo Unico di Sicurezza: quando il PIMUS è obbligatorioL’obbligo di far precedere l’uso di un ponteggio dalla redazione di un piano specifico nasce nel 2003, ad opera del D.Lgs. 235/2003 di attuazione della direttiva 2001/45/CE relativa ai requisiti minimi di sicurezza e di salute per l’uso delle attrezzature di lavoro da parte dei lavora-tori. Oggi, l’obbligo della redazione del datore di lavoro, a mezzo di persona competente, del piano di montaggio, uso e smontaggio dei ponteggi (PiMUS) è stabilita dall’art. 136 comma 1 del D.Lgs. 81/2008: “Nei lavori in quota il datore di lavoro provvede a redigere a mezzo di persona competente un piano di montaggio, uso e smontaggio (P.i.M.U.S.), in funzione della complessità del ponteggio scelto. Tale piano può assumere la forma di un piano di applicazione generalizzata integrato da istruzioni e progetti particolareggiati per gli schemi speciali costituenti il ponteggio, ed è messo a disposizione del preposto addetto alla sorveglianza e dei lavoratori interessati”. art. 136 comma 1 del D.Lgs. 81/2008Quando è obbligatorio redigere il PIMUS?Il PiMUS deve essere redatto (se si opera a più di 2 m di altezza) per:
istruzioni del fabbricante riportate nel libretto d’uso e manutenzione, omettendo la parte inerente calcoli e progettazione, e completando “eventualmente con informazioni (ad esempio, sugli appoggi e sugli ancoraggi) relative alla specifica realizzazione”. Come redigere il PIMUS?I documenti di cantiere devono avere specifiche caratteristiche di completezza, leggibilità e aggiornamento che li rendano strumenti effettivamente fruibili e utili a migliorare i livelli di sicurezza. L’adesione formale al dettato di legge rappresenta, naturalmente, solo un pre-requisito. D’altro canto, l’intervento di vigilanza rileva immediatamente i vizi formali, mentre la rilevazione delle carenze obiettive richiede un controllo più impegnativo PIMUS: contenutiI contenuti minimi del PiMUS sono stabiliti dall’Allegato XXII al D.Lgs. 81/2008 e sono riportati nella Tabella 3.8. 1. Dati identificativi del luogo di lavoro; 2. Identificazione del datore di lavoro che procederà alle operazioni di montaggio e/o trasforma-zione e/o smontaggio del ponteggio; 3. Identificazione della squadra di lavoratori, compreso il preposto, addetti alle operazioni di montaggio e/o trasformazione e/o smontaggio del ponteggio; 4. Identificazione del ponteggio; 5. Disegno esecutivo del ponteggio dal quale risultino:
7. Indicazioni generali per le operazioni di montaggio e/o trasformazione e/o smontaggio del ponteggio (“piano di applicazione generalizzata”):
9. Descrizione delle regole da applicare durante l’uso del ponteggio; 10. Indicazioni delle verifiche da effettuare sul ponteggio prima del montaggio e durante l’uso (vedasi ad es. Allegato XIX).
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