La normativa ponteggi è l’insieme delle disposizioni che riguardano l’uso di elementi costruttivi impiegati nell’ambito dell’ingegneria civile, per realizzare opere provvisionali di protezione collettiva. Ovvero, strutture temporanee di ausilioalla realizzazione o manutenzione di opere edilizie.
I ponteggi fissi vengono impiegati nell’esecuzione di lavori temporanei in quota. Quindi, sono soggetti alle disposizioni di sicurezza previste dal D.Lgs. 81/2008. In particolare, l’articolo 122 “Ponteggi e opere provvisionali”, sottolinea che nei lavori in quota, devono essere adottate adeguate precauzioni e l’utilizzo di impalcature o ponteggi idonei a eliminare il pericolo di caduta persone o cose. Vediamo quali sono i principali riferimenti normativi riguardanti la classificazione e il montaggio dei ponteggi fissi in sicurezza. NORMATIVA PONTEGGI E LORO CLASSIFICAZIONEI ponteggi fissi sono opere provvisionali di accesso e di servizio costituite da tubi e giunti, o da elementi portanti prefabbricati, collegati fra loro. Esistono diverse tipologie di ponteggi e sono suddivisi sia in base agli elementi costruttiviche in funzione delle classi di carico. Come riportato dall’INAIL nel documento “Ponteggi fissi”, le circolari del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, n.85/78, n.44/90 e n.132/91, classificano i ponteggi in tre classi di carico:
Questa ripartizione dei ponteggi fissi è relativa all’entità del carico di servizio, che deve essere considerata sugli impalcati, per le verifiche di progetto. Tuttavia, la norma UNI EN 12811-1:2004 ha introdotto altre tre classi di carico, portando a sei la classificazione in base al carico di servizio. Fino alla classe tre i ponteggi sono definiti leggeri, oltre sono ritenuti pesanti. Invece, la classificazione in base agli elementi costruttivi dei ponteggi fissi si limita a tre tipologie:
Infine, gli elementi dei ponteggi devono riportare il marchio del fabbricante in modo visibile e indelebile, come indicato nell’articolo 135 del D.Lgs. 81/08. RIFERIMENTI NORMATIVI PER MONTAGGIO E MANUTENZIONE IN SICUREZZA DEI PONTEGGILa costruzione e l'impiego dei ponteggi fissi realizzati con elementi portanti prefabbricati, metallici o non, sono disciplinati dal D.Lgs. 81/08. Oltre a essere soggetti alle norme UNI EN 12810 e UNI EN 12811, o UNI EN 74 per i giunti. Nel dettaglio, riportiamo i riferimenti principali contenuti nelle sezioni IV “Ponteggi in legname e altre opere provvisionali” e V “Ponteggi fissi” del Titolo IV (Cantieri Temporanei o mobili) del D.Lgs. 81/08. MONTAGGIO E SMONTAGGIO PONTEGGI A NORMA (ART.123)Montaggio e smontaggio delle opere provvisionali devono essere eseguiti sotto la diretta sorveglianza di un preposto ai lavori. Ovvero, una persona che ha ricevuto una formazione adeguata e mirata alle operazioni previste. DEPOSITO MATERIALI E ATTREZZATURE SULLE IMPALCATURE (ART.124)Il deposito materiali e attrezzature sulle impalcature è vietato, fatta eccezione per la temporaneità necessaria a svolgere i lavori. Il peso dei materiali e delle persone deve essere sempre inferiore a quello della resistenza strutturale del ponteggio. Mentre lo spazio occupato dai materiali deve consentire i movimenti e le manovre necessarie per l'andamento del lavoro. DISPOSIZIONE DEI MONTANTI CON ELEMENTI ACCOPPIATI (ART.125)La disposizione dei montanti con elementi accoppiati, deve avvenire con punti di sovrapposizione sfalsati di almeno un metro, e devono essere verticali o leggermente inclinati verso la costruzione. Per le impalcature fino ad 8 metri di altezza sono ammessi montanti singoli, mentre per impalcature di altezza superiore, sono ammessi soltanto per gli ultimi 7 metri. L’altezza dei montanti deve superare di almeno 1,20 metri l’ultimo impalcato. Mentre la distanza tra due montanti consecutivi non deve essere superiore a 3,60 metri. Il ponteggio deve essere ancorato alla costruzione almeno ogni due piani di ponteggio e a ogni due montanti, con disposizione di ancoraggi a rombo o di pari efficacia. Infine, il piede dei montanti andrà assicurato alla base di appoggio o di infissione, per impedire ogni cedimento verticale e orizzontale. UTILIZZO DEL PARAPETTO (ART.126)Il parapetto è obbligatorio su tutti i lati del ponteggio verso il vuoto, per impalcati, ponti di servizio, passerelle e andatoie, che si trovino a un'altezza maggiore di 2 metri. PONTEGGI A SBALZO NORMATIVA (ART.127)I ponteggi a sbalzo sono utilizzabili solo nei casi in cui non sia possibile l’impiego di ponti normali. La loro costruzione deve rispondere a idonei procedimenti di calcolo e garantire solidità e stabilità. SOTTOPONTI DI SICUREZZA (ART.128)I sottoponti di sicurezza devono essere costruiti a distanza non superiore a 2,50 metri dagli impalcati e dai ponti di servizio. Non sono necessari per ponti sospesi o di carico, o per lavori di manutenzione e riparazione della durata inferiore a 5 giorni. ANDATOIE E PASSERELLE (ART.130)Andatoie e passerelle devono avere una larghezza di minima di 60 centimetri per il transito del personale e di almeno 1,20 metri quando destinate al trasporto dei materiali. La pendenza non deve superare il 50%. NORMATIVA PONTEGGI: MANUTENZIONE E REVISIONE (ART.137)Il preposto, a intervalli periodici, in seguito a perturbazioni atmosferiche, o prolungata interruzione del lavoro, deve verificare:
Nel caso riscontri la presenza di elementi inefficienti, il preposto dovrà disporne la sostituzione o la manutenzione. PROGETTO DI MONTAGGIO PONTEGGIO (ART.133)Il ponteggio fisso deve essere costruito sulla base di un progetto accurato, in particolare quando:
Dunque, in tutti questi casi, il montaggio del ponteggio richiede un progetto che preveda:
Il progetto dovrà poi essere firmato e validato da un ingegnere o architetto abilitato, e corredato di relazione tecnica (Art.132) e copia del piano di montaggio, uso e smontaggio (Pi.M.U.S.). NORMATIVA SUI PONTEGGI: MONTAGGIO E SMONTAGGIO (ART.136) L’allegato XIX del D.Lgs. 81/08 elenca i controlli che devono essere effettuati prima del montaggio di ogni ponteggio. Tra questi troviamo anche la verifica del PiMUS, il Piano di Montaggio Uso e Smontaggio dei Ponteggi, che il datore di lavoro provvede a redigere, a mezzo di persona competente. Il PiMUS è un documento operativo sviluppato in funzione della complessità del ponteggio scelto, contenente le indicazioni di sicurezza da rispettare. Ma può assumere la forma di un piano di applicazione generalizzata integrato da istruzioni e progetti. NORMATIVA PONTEGGI: LA FORMAZIONE NECESSARIALa normativa ponteggi è un insieme di disposizioni abbastanza stringenti, poiché necessarie a garantire massima sicurezza per gli operatori che svolgono lavori in quota su ponteggi. Ma non solo, anche per gli altri lavoratori coinvolti nelle attività di cantiere, o per persone fruitrici dell’area di lavoro, che siano operai, supervisori o visitatori. I rischi legati alle cadute dall’alto richiedono l’applicazione di sistemi di protezione collettiva, come ponteggi realizzati a norma, ma anche DPI anticaduta di terza categoria. Dunque, gli operatori coinvolti nel montaggio, smontaggio e utilizzo di ponteggi per lavori in quota devono essere opportunamente formati e addestrati. L’articolo 136 del D.Lgs. 81/2008, specifica la responsabilità del datore di lavoro nell’assicurarsi che i ponteggi siano montati, smontati o trasformati sotto la diretta sorveglianza di un preposto, a regola d'arte e conformemente al PiMUS. Inoltre, sempre l’articolo 136 sottolinea che i soggetti formatori, la durata, gli indirizzi e i requisiti minimi di validità dei corsi di formazione, devono corrispondere con quanto riportato nell’Allegato XXI del decreto stesso.
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L’emanazione del D.Lgs. n. 81/08 ha previsto per le aziende che svolgano prestazioni all’interno di cantieri edili, l’obbligo da parte dei datori di lavoro di procedere alla redazione di una serie di documenti come il PSC (Piano di Sicurezza e Coordinamento), il POS (Piano Operativi di Sicurezza) e il Piano di Manutenzione Uso e Smontaggio (PiMUS).
La programmazione della sicurezza nel cantiere edile attraverso la redazione del PSC, del POS e del PiMUS ha rappresentato la principale innovazione introdotta dalle normative specifiche dal D.Lgs. 494/96 in poi. In questo contributo spiegheremo cos’è il PIMUS, quando è obbligatorio ed i suoi contenuti minimi. Cos’è il PiMUS?Il PiMUS è un documento che riporta indicazioni per gli addetti e i preposti all’utilizzo del ponteggio, ai fini della tutela della salute e la sicurezza di tutti i lavoratori presenti in cantiere. Viene messo a disposizione del preposto addetto alla sorveglianza e dei lavoratori interessati. Tutela sia la sicurezza dei lavoratori che operano nel cantiere e utilizzano il ponteggio che degli altri lavoratori del cantiere, abitanti o fruitori di uno stabile in corso di ristrutturazione. Chi redige il PIMUS?Il Datore di lavoro deve redigere il Pimus a tramite “una persona competente” (art. 136 del TUS). Pimus: chi riguarda?Il PIMUS è un documento ad uso del personale addetto al montaggio, all’uso e allo smontaggio dei ponteggi. Quando è obbligatorio il PIMUS? Il PiMUS è obbligatorio per tutti i cantieri ogni qual volta si preveda l’uso di un ponteggio per l’esecuzione dei lavori. Quando elaborare il PIMUS?Il PiMUS deve essere elaborato in funzione della complessità del ponteggio scelto, con la valutazione delle condizioni di sicurezza realizzate attraverso l’adozione degli specifici sistemi utilizzati nella particolare realizzazione e in ciascuna fase di lavoro prevista. PIMUS: a cosa serve?L’obiettivo del piano in questione non è tanto quello di indicare lo schema di montaggio, già richiesto peraltro dalla legislazione previgente, quanto di indicare le cautele, variabili da ponteggio a ponteggio e da luogo a luogo, che devono essere adottate soprattutto durante le fasi delicatissime del montaggio e dello smontaggio dei ponteggi. Momenti particolari, questi, in cui si opera senza le protezioni contro la caduta dall’alto, che in seguito sarà offerta dal ponteggio stesso, e che richiedono accorgimenti equivalenti. Testo Unico di Sicurezza: quando il PIMUS è obbligatorioL’obbligo di far precedere l’uso di un ponteggio dalla redazione di un piano specifico nasce nel 2003, ad opera del D.Lgs. 235/2003 di attuazione della direttiva 2001/45/CE relativa ai requisiti minimi di sicurezza e di salute per l’uso delle attrezzature di lavoro da parte dei lavora-tori. Oggi, l’obbligo della redazione del datore di lavoro, a mezzo di persona competente, del piano di montaggio, uso e smontaggio dei ponteggi (PiMUS) è stabilita dall’art. 136 comma 1 del D.Lgs. 81/2008: “Nei lavori in quota il datore di lavoro provvede a redigere a mezzo di persona competente un piano di montaggio, uso e smontaggio (P.i.M.U.S.), in funzione della complessità del ponteggio scelto. Tale piano può assumere la forma di un piano di applicazione generalizzata integrato da istruzioni e progetti particolareggiati per gli schemi speciali costituenti il ponteggio, ed è messo a disposizione del preposto addetto alla sorveglianza e dei lavoratori interessati”. art. 136 comma 1 del D.Lgs. 81/2008Quando è obbligatorio redigere il PIMUS?Il PiMUS deve essere redatto (se si opera a più di 2 m di altezza) per:
istruzioni del fabbricante riportate nel libretto d’uso e manutenzione, omettendo la parte inerente calcoli e progettazione, e completando “eventualmente con informazioni (ad esempio, sugli appoggi e sugli ancoraggi) relative alla specifica realizzazione”. Come redigere il PIMUS?I documenti di cantiere devono avere specifiche caratteristiche di completezza, leggibilità e aggiornamento che li rendano strumenti effettivamente fruibili e utili a migliorare i livelli di sicurezza. L’adesione formale al dettato di legge rappresenta, naturalmente, solo un pre-requisito. D’altro canto, l’intervento di vigilanza rileva immediatamente i vizi formali, mentre la rilevazione delle carenze obiettive richiede un controllo più impegnativo PIMUS: contenutiI contenuti minimi del PiMUS sono stabiliti dall’Allegato XXII al D.Lgs. 81/2008 e sono riportati nella Tabella 3.8. 1. Dati identificativi del luogo di lavoro; 2. Identificazione del datore di lavoro che procederà alle operazioni di montaggio e/o trasforma-zione e/o smontaggio del ponteggio; 3. Identificazione della squadra di lavoratori, compreso il preposto, addetti alle operazioni di montaggio e/o trasformazione e/o smontaggio del ponteggio; 4. Identificazione del ponteggio; 5. Disegno esecutivo del ponteggio dal quale risultino:
7. Indicazioni generali per le operazioni di montaggio e/o trasformazione e/o smontaggio del ponteggio (“piano di applicazione generalizzata”):
9. Descrizione delle regole da applicare durante l’uso del ponteggio; 10. Indicazioni delle verifiche da effettuare sul ponteggio prima del montaggio e durante l’uso (vedasi ad es. Allegato XIX). |
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