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<channel><title><![CDATA[IMA NOLEGGIO PONTEGGI - Blog Ima]]></title><link><![CDATA[https://imaponteggi.weebly.com/blog-ima]]></link><description><![CDATA[Blog Ima]]></description><pubDate>Tue, 10 Mar 2026 16:54:18 +0100</pubDate><generator>Weebly</generator><item><title><![CDATA[NORMATIVA PONTEGGI: INSTALLAZIONE PONTEGGI FISSI IN SICUREZZA]]></title><link><![CDATA[https://imaponteggi.weebly.com/blog-ima/normativa-ponteggi-installazione-ponteggi-fissi-in-sicurezza]]></link><comments><![CDATA[https://imaponteggi.weebly.com/blog-ima/normativa-ponteggi-installazione-ponteggi-fissi-in-sicurezza#comments]]></comments><pubDate>Wed, 28 Dec 2022 14:49:29 GMT</pubDate><category><![CDATA[Uncategorized]]></category><guid isPermaLink="false">https://imaponteggi.weebly.com/blog-ima/normativa-ponteggi-installazione-ponteggi-fissi-in-sicurezza</guid><description><![CDATA[La&nbsp;normativa ponteggi&nbsp;&egrave; l&rsquo;insieme delle disposizioni che riguardano l&rsquo;uso di elementi costruttivi impiegati nell&rsquo;ambito dell&rsquo;ingegneria civile, per realizzare&nbsp;opere provvisionali&nbsp;di protezione collettiva. Ovvero,&nbsp;strutture temporanee di ausilioalla realizzazione o manutenzione di opere edilizie.I ponteggi fissi vengono impiegati nell&rsquo;esecuzione di lavori temporanei in quota. Quindi, sono soggetti alle&nbsp;disposizioni di sicurezza&nb [...] ]]></description><content:encoded><![CDATA[<div class="paragraph">La&nbsp;<strong>normativa ponteggi</strong>&nbsp;&egrave; l&rsquo;insieme delle disposizioni che riguardano l&rsquo;uso di elementi costruttivi impiegati nell&rsquo;ambito dell&rsquo;ingegneria civile, per realizzare&nbsp;<strong>opere provvisionali</strong>&nbsp;di protezione collettiva. Ovvero,&nbsp;<strong>strutture temporanee di ausilio</strong>alla realizzazione o manutenzione di opere edilizie.<br />I ponteggi fissi vengono impiegati nell&rsquo;esecuzione di lavori temporanei in quota. Quindi, sono soggetti alle&nbsp;<strong>disposizioni di sicurezza</strong>&nbsp;previste dal D.Lgs. 81/2008. In particolare, l&rsquo;articolo 122 &ldquo;Ponteggi e opere provvisionali&rdquo;, sottolinea che nei lavori in quota, devono essere adottate&nbsp;<strong>adeguate precauzioni</strong>&nbsp;e l&rsquo;utilizzo di impalcature o ponteggi idonei a eliminare il pericolo di caduta persone o cose.<br />Vediamo quali sono i principali riferimenti normativi riguardanti la&nbsp;<strong>classificazione e il montaggio</strong>&nbsp;<strong>dei ponteggi fissi in sicurezza</strong>.<br /><br />NORMATIVA PONTEGGI E LORO CLASSIFICAZIONEI&nbsp;<strong>ponteggi fissi</strong>&nbsp;sono opere provvisionali di accesso e di servizio costituite da tubi e giunti, o da elementi portanti prefabbricati, collegati fra loro. Esistono diverse tipologie di ponteggi e sono suddivisi sia in base agli&nbsp;<strong>elementi costruttivi</strong>che in funzione delle&nbsp;<strong>classi di carico</strong>.<br />Come riportato dall&rsquo;INAIL nel documento &ldquo;Ponteggi fissi&rdquo;, le circolari del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, n.85/78, n.44/90 e n.132/91, classificano i ponteggi in&nbsp;<strong>tre classi di carico</strong>:<ul><li>ponteggio da manutenzione;</li><li>ponteggio da costruzione;</li><li>piazzole di carico.</li></ul><br /><br />Questa ripartizione dei ponteggi fissi &egrave; relativa all&rsquo;<strong>entit&agrave; del carico di servizio</strong>, che deve essere considerata sugli impalcati, per le verifiche di progetto. Tuttavia, la norma UNI EN 12811-1:2004 ha&nbsp;<strong>introdotto altre tre classi di carico</strong>, portando a sei la classificazione in base al carico di servizio. Fino alla classe tre i ponteggi sono definiti leggeri, oltre sono ritenuti pesanti.<br />Invece, la&nbsp;<strong>classificazione in base agli elementi costruttivi</strong>&nbsp;dei ponteggi fissi si limita a tre tipologie:<ul><li>telai prefabbricati (PTP);</li><li>montanti e traversi prefabbricati (PMTP);</li><li>a tubi e giunti (PTG).</li></ul><br /><br />Infine, gli elementi dei ponteggi devono riportare il marchio del fabbricante in modo&nbsp;<strong>visibile e indelebile</strong>, come indicato nell&rsquo;articolo 135 del D.Lgs. 81/08.<br /><br />RIFERIMENTI NORMATIVI PER MONTAGGIO E MANUTENZIONE IN SICUREZZA DEI PONTEGGILa costruzione e l'impiego dei ponteggi fissi realizzati con elementi portanti prefabbricati, metallici o non, sono disciplinati dal D.Lgs. 81/08. Oltre a essere soggetti alle norme UNI EN 12810 e UNI EN 12811, o UNI EN 74 per i giunti.<br />Nel dettaglio, riportiamo&nbsp;<strong>i riferimenti principali</strong>&nbsp;contenuti nelle sezioni IV &ldquo;Ponteggi in legname e altre opere provvisionali&rdquo; e V &ldquo;Ponteggi fissi&rdquo; del Titolo IV (Cantieri Temporanei o mobili) del D.Lgs. 81/08.<br /><br />MONTAGGIO E SMONTAGGIO PONTEGGI A NORMA (ART.123)Montaggio e smontaggio delle opere provvisionali devono essere eseguiti sotto la diretta sorveglianza di un&nbsp;<strong>preposto ai lavori</strong>. Ovvero, una persona che ha ricevuto una formazione adeguata e mirata alle operazioni previste.<br /><br />DEPOSITO MATERIALI E ATTREZZATURE SULLE IMPALCATURE (ART.124)Il deposito materiali e attrezzature sulle impalcature &egrave; vietato, fatta eccezione per la temporaneit&agrave; necessaria a svolgere i lavori. Il peso dei materiali e delle persone deve essere sempre inferiore a quello della resistenza strutturale del ponteggio. Mentre lo spazio occupato dai materiali deve consentire i movimenti e le manovre necessarie per l'andamento del lavoro.<br /><br />DISPOSIZIONE DEI MONTANTI CON ELEMENTI ACCOPPIATI (ART.125)La disposizione dei montanti con elementi accoppiati, deve avvenire con punti di sovrapposizione sfalsati di almeno un metro, e devono essere verticali o leggermente inclinati verso la costruzione. Per le impalcature fino ad 8 metri di altezza sono ammessi montanti singoli, mentre per impalcature di altezza superiore, sono ammessi soltanto per gli ultimi 7 metri.<br />L&rsquo;altezza dei montanti deve superare di almeno 1,20 metri l&rsquo;ultimo impalcato. Mentre la distanza tra due montanti consecutivi non deve essere superiore a 3,60 metri.<br />Il&nbsp;<strong>ponteggio deve essere ancorato</strong>&nbsp;<strong>alla costruzione</strong>&nbsp;almeno ogni due piani di ponteggio e a ogni due montanti, con disposizione di ancoraggi a rombo o di pari efficacia. Infine, il piede dei montanti andr&agrave; assicurato alla base di appoggio o di infissione, per impedire ogni cedimento verticale e orizzontale.<br /><br />UTILIZZO DEL PARAPETTO (ART.126)Il parapetto &egrave; obbligatorio su tutti i lati del ponteggio verso il vuoto, per impalcati, ponti di servizio, passerelle e andatoie, che si trovino a un'altezza maggiore di 2 metri.<br /><br />PONTEGGI A SBALZO NORMATIVA (ART.127)I ponteggi a sbalzo sono utilizzabili solo nei casi in cui non sia possibile l&rsquo;impiego di ponti normali. La loro costruzione deve rispondere a idonei procedimenti di calcolo e garantire solidit&agrave; e stabilit&agrave;.<br /><br />SOTTOPONTI DI SICUREZZA (ART.128)I sottoponti di sicurezza devono essere costruiti a distanza non superiore a 2,50 metri dagli impalcati e dai ponti di servizio. Non sono necessari per ponti sospesi o di carico, o per lavori di manutenzione e riparazione della durata inferiore a 5 giorni.<br /><br />ANDATOIE E PASSERELLE (ART.130)Andatoie e passerelle devono avere una larghezza di minima di 60 centimetri per il transito del personale e di almeno 1,20 metri quando destinate al trasporto dei materiali. La pendenza non deve superare il 50%.<br /><br />NORMATIVA PONTEGGI: MANUTENZIONE E REVISIONE (ART.137)Il preposto, a intervalli periodici, in seguito a perturbazioni atmosferiche, o prolungata interruzione del lavoro, deve verificare:<ul><li>verticalit&agrave; dei montanti;</li><li>corretto serraggio dei giunti;</li><li>efficienza degli ancoraggi e dei controventi.</li></ul><br /><br />Nel caso riscontri la presenza di elementi inefficienti, il preposto dovr&agrave; disporne la sostituzione o la manutenzione.<br /><br />PROGETTO DI MONTAGGIO PONTEGGIO (ART.133)Il ponteggio fisso deve essere&nbsp;<strong>costruito sulla base di un progetto accurato</strong>, in particolare quando:<ul><li>ha un&rsquo;altezza superiore a 20 metri;</li><li>nella relazione di calcolo non dispone di specifiche configurazioni strutturali, con relativi schemi di impiego;</li><li>comporta notevoli complessit&agrave; in rapporto alle dimensioni e ai sovraccarichi.</li></ul><br /><br />Dunque, in tutti questi casi, il montaggio del ponteggio richiede un progetto che preveda:<ul><li><strong>calcolo di</strong>&nbsp;<strong>resistenza e stabilit&agrave;</strong>, secondo le istruzioni approvate nell'autorizzazione ministeriale (rinnovabile ogni 10 anni ai sensi della&nbsp;<em>Circolare n. 29 del 27/08/2010</em>&nbsp;del&nbsp;<em>Ministero del Lavoro</em>);</li><li><strong>disegno esecutivo</strong>.</li></ul><br /><br />Il progetto dovr&agrave; poi essere&nbsp;<strong>firmato e validato da un ingegnere o architetto abilitato</strong>, e corredato di relazione tecnica (Art.132) e copia del piano di montaggio, uso e smontaggio (Pi.M.U.S.).<br /><strong>NORMATIVA SUI PONTEGGI: MONTAGGIO E SMONTAGGIO (ART.136)</strong><br />L&rsquo;<strong>allegato XIX del D.Lgs. 81/08</strong>&nbsp;elenca i controlli che devono essere effettuati prima del montaggio di ogni ponteggio. Tra questi troviamo anche la verifica del PiMUS, il&nbsp;<strong>Piano di Montaggio Uso e Smontaggio dei Ponteggi</strong>, che il datore di lavoro provvede a redigere, a mezzo di persona competente.<br />Il PiMUS &egrave; un documento operativo sviluppato in funzione della complessit&agrave; del ponteggio scelto, contenente le&nbsp;<strong>indicazioni di sicurezza</strong>&nbsp;da rispettare. Ma pu&ograve; assumere la forma di un&nbsp;<strong>piano di applicazione generalizzata</strong>&nbsp;integrato da istruzioni e progetti.<br /><br />NORMATIVA PONTEGGI: LA FORMAZIONE NECESSARIALa normativa ponteggi &egrave; un insieme di disposizioni abbastanza stringenti, poich&eacute; necessarie a&nbsp;<strong>garantire massima sicurezza per gli operatori che svolgono lavori in quota su ponteggi</strong>. Ma non solo, anche per gli altri lavoratori coinvolti nelle attivit&agrave; di cantiere, o per persone fruitrici dell&rsquo;area di lavoro, che siano operai, supervisori o visitatori.<br />I rischi legati alle cadute dall&rsquo;alto richiedono l&rsquo;applicazione di sistemi di protezione collettiva, come&nbsp;<strong>ponteggi realizzati a norma</strong>, ma anche&nbsp;<strong>DPI anticaduta di terza categoria</strong>. Dunque, gli operatori coinvolti nel montaggio, smontaggio e utilizzo di ponteggi per lavori in quota devono essere opportunamente formati e addestrati.<br />L&rsquo;articolo 136 del D.Lgs. 81/2008, specifica la&nbsp;<strong>responsabilit&agrave; del datore di lavoro</strong>&nbsp;nell&rsquo;assicurarsi che i ponteggi siano montati, smontati o trasformati sotto la diretta sorveglianza di un preposto, a regola d'arte e conformemente al PiMUS.<br />Inoltre, sempre l&rsquo;articolo 136 sottolinea che i soggetti formatori, la durata, gli indirizzi e i&nbsp;<strong>requisiti minimi di validit&agrave; dei corsi di formazione</strong>, devono corrispondere con quanto riportato nell&rsquo;<strong>Allegato XXI</strong>&nbsp;del decreto stesso.</div>]]></content:encoded></item><item><title><![CDATA[PiMUS: piano di montaggio, uso e smontaggio del ponteggio: cosa è, quando è obbligatorio e come redigerlo]]></title><link><![CDATA[https://imaponteggi.weebly.com/blog-ima/pimus-piano-di-montaggio-uso-e-smontaggio-del-ponteggio-cosa-e-quando-e-obbligatorio-e-come-redigerlo]]></link><comments><![CDATA[https://imaponteggi.weebly.com/blog-ima/pimus-piano-di-montaggio-uso-e-smontaggio-del-ponteggio-cosa-e-quando-e-obbligatorio-e-come-redigerlo#comments]]></comments><pubDate>Mon, 26 Dec 2022 14:08:03 GMT</pubDate><category><![CDATA[Uncategorized]]></category><guid isPermaLink="false">https://imaponteggi.weebly.com/blog-ima/pimus-piano-di-montaggio-uso-e-smontaggio-del-ponteggio-cosa-e-quando-e-obbligatorio-e-come-redigerlo</guid><description><![CDATA[L&rsquo;emanazione del&nbsp;D.Lgs. n. 81/08&nbsp;ha previsto per le aziende che svolgano prestazioni all&rsquo;interno di cantieri edili, l&rsquo;obbligo da parte dei datori di lavoro di procedere alla redazione di una serie di documenti come il PSC (Piano di Sicurezza e Coordinamento), il&nbsp;POS (Piano Operativi di Sicurezza) e il&nbsp;Piano di Manutenzione Uso e Smontaggio (PiMUS).La programmazione della&nbsp;sicurezza nel cantiere edile&nbsp;attraverso la redazione del PSC, del POS e del Pi [...] ]]></description><content:encoded><![CDATA[<div class="paragraph"><em>L&rsquo;emanazione del&nbsp;<strong>D.Lgs. n. 81/08</strong>&nbsp;ha previsto per le aziende che svolgano prestazioni all&rsquo;interno di cantieri edili, l&rsquo;obbligo da parte dei datori di lavoro di procedere alla redazione di una serie di documenti come il PSC (Piano di Sicurezza e Coordinamento), il&nbsp;<a href="https://www.insic.it/eventi/piano-operativo-di-sicurezza-pos-cose-quando-e-obbligatorio-e-come-redigerlo/">POS (Piano Operativi di Sicurezza</a>) e il&nbsp;<strong>Piano di Manutenzione Uso e Smontaggio (PiMUS)</strong>.</em><br /><em>La programmazione della&nbsp;<strong>sicurezza nel cantiere edile</strong>&nbsp;attraverso la redazione del PSC, del POS e del PiMUS ha rappresentato la principale innovazione introdotta dalle normative specifiche dal D.Lgs. 494/96 in poi.</em><br /><em>In questo contributo spiegheremo&nbsp;<strong>cos&rsquo;&egrave; il PIMUS</strong>, quando &egrave; obbligatorio ed i suoi contenuti minimi.</em><br /><br /><br />Cos&rsquo;&egrave; il PiMUS?Il PiMUS &egrave; un documento che riporta&nbsp;&nbsp;<strong>indicazioni per gli addetti e i preposti all&rsquo;utilizzo del ponteggio</strong>, ai fini della tutela della&nbsp;<strong>salute e la sicurezza</strong>&nbsp;di tutti i lavoratori presenti in cantiere. Viene messo a disposizione del preposto addetto alla sorveglianza e dei lavoratori interessati.<br />Tutela sia la sicurezza dei lavoratori che operano nel cantiere e utilizzano il ponteggio che degli altri lavoratori del cantiere, abitanti o fruitori di uno stabile in corso di ristrutturazione.<br /><strong>Chi redige il PIMUS?</strong>Il Datore di lavoro deve redigere il Pimus a tramite &ldquo;una persona competente&rdquo; (art. 136 del TUS).<br /><br /><strong>Pimus: chi riguarda?</strong>Il PIMUS &egrave; un documento ad uso del personale addetto al montaggio, all&rsquo;uso e allo smontaggio dei ponteggi.<br /><br /><strong>Quando &egrave; obbligatorio il PIMUS?&nbsp;</strong>Il PiMUS &egrave; obbligatorio per tutti i cantieri ogni qual volta si preveda l&rsquo;uso di un ponteggio per l&rsquo;esecuzione dei lavori.<br /><br /><strong>Quando elaborare il PIMUS?</strong>Il PiMUS deve essere elaborato in funzione della complessit&agrave; del ponteggio scelto, con la valutazione delle condizioni di sicurezza realizzate attraverso l&rsquo;adozione degli specifici sistemi utilizzati nella particolare realizzazione e in ciascuna fase di lavoro prevista.<br /><br /><strong>PIMUS: a cosa serve?</strong>L&rsquo;obiettivo del piano in questione non &egrave; tanto quello di indicare lo schema di montaggio, gi&agrave; richiesto peraltro dalla legislazione previgente, quanto di&nbsp;<strong>indicare le cautele</strong>, variabili da ponteggio a ponteggio e da luogo a luogo, che devono essere adottate soprattutto durante le fasi delicatissime del&nbsp;<strong>montaggio e dello smontaggio dei ponteggi</strong>. Momenti particolari, questi, in cui si opera senza le protezioni contro la caduta dall&rsquo;alto, che in seguito sar&agrave; offerta dal ponteggio stesso, e che richiedono accorgimenti equivalenti.<br />Testo Unico di Sicurezza: quando il PIMUS &egrave; obbligatorioL&rsquo;obbligo di far precedere l&rsquo;uso di un ponteggio dalla redazione di un piano specifico nasce nel 2003, ad opera del&nbsp;<strong>D.Lgs. 235/2003</strong>&nbsp;di attuazione della&nbsp;<strong><a href="https://eur-lex.europa.eu/legal-content/it/TXT/?uri=CELEX%3A32001L0045" target="_blank">direttiva 2001/45/CE</a></strong>&nbsp;relativa ai requisiti minimi di sicurezza e di salute per l&rsquo;uso delle attrezzature di lavoro da parte dei lavora-tori.<br />Oggi, l&rsquo;obbligo della redazione del datore di lavoro, a mezzo di persona competente, del piano di montaggio, uso e smontaggio dei ponteggi (PiMUS) &egrave; stabilita&nbsp;<strong>dall&rsquo;art. 136 comma 1 del D.Lgs. 81/2008</strong>:&nbsp;<br />&ldquo;Nei lavori in quota il datore di lavoro provvede a redigere a mezzo di persona competente un piano di montaggio, uso e smontaggio (P.i.M.U.S.), in funzione della complessit&agrave; del ponteggio scelto.&nbsp;Tale piano pu&ograve; assumere la forma di&nbsp;<strong>un piano di applicazione generalizzata&nbsp;</strong>integrato da istruzioni e progetti particolareggiati per gli schemi speciali costituenti il ponteggio, ed &egrave; messo a disposizione del preposto addetto alla sorveglianza e dei lavoratori interessati&rdquo;.<br /><strong>art. 136 comma 1 del D.Lgs. 81/2008</strong>Quando &egrave; obbligatorio redigere il PIMUS?Il PiMUS deve essere redatto (se si opera a pi&ugrave; di 2 m di altezza) per:<br />&#8203;<br /><br /><ul style="color:rgb(51, 51, 51)"><li>ponteggi metallici fissi</li><li>ponteggi in legname</li><li>piani di carico</li><li>trabattelli</li></ul>Quando non va redatto il Pimus?Il Pimus non va redatto:<ul style="color:rgb(51, 51, 51)"><li>per opere provvisionali di altezza inferiore a 2,00 m</li><li>per ponti su cavalletti (non superiori a 2 m)</li><li>per opere provvisionali diverse da ponteggi, (ponti su ruote, ovvero trabattelli normalmente utilizzati.</li></ul><strong>Trabattelli: quando &egrave; obbligatorio redigere il PIMUS?</strong>In base alla circolare del 30 novembre 2006 del Ministero del Lavoro i trabattelli avendo modalit&agrave; di montaggio, uso, trasformazione e smontaggio, &ldquo;ripetitive per tutti i diversi modelli presenti sul mercato, nonch&eacute; le semplici configurazioni adottabili, peraltro assai difficilmente modificabili&ldquo; permettono la redazione di un Pimus &ldquo;semplificato&rdquo; contenente una dichiarazione di rimando alle<br />istruzioni del fabbricante riportate nel libretto d&rsquo;uso e manutenzione, omettendo la parte inerente calcoli e progettazione, e completando &ldquo;eventualmente con informazioni (ad esempio, sugli appoggi e sugli ancoraggi) relative alla specifica realizzazione&rdquo;.<br />Come redigere il PIMUS?I documenti di cantiere devono avere specifiche caratteristiche di&nbsp;<strong>completezza, leggibilit&agrave; e aggiornamento</strong>&nbsp;che li rendano strumenti effettivamente fruibili e utili a migliorare i livelli di sicurezza. L&rsquo;adesione formale al dettato di legge rappresenta, naturalmente, solo un pre-requisito. D&rsquo;altro canto, l&rsquo;intervento di vigilanza rileva immediatamente i vizi formali, mentre la rilevazione delle carenze obiettive richiede un controllo pi&ugrave; impegnativo<br />PIMUS: contenutiI contenuti minimi del PiMUS sono stabiliti dall&rsquo;<strong>Allegato XXII al D.Lgs. 81/2008</strong>&nbsp;e sono riportati nella Tabella 3.8.<br />1. Dati identificativi del luogo di lavoro;<br />2. Identificazione del datore di lavoro che proceder&agrave; alle operazioni di montaggio e/o trasforma-zione e/o smontaggio del ponteggio;<br />3. Identificazione della squadra di lavoratori, compreso il preposto, addetti alle operazioni di montaggio e/o trasformazione e/o smontaggio del ponteggio;<br />4. Identificazione del ponteggio;<br />5. Disegno esecutivo del ponteggio dal quale risultino:<ul style="color:rgb(51, 51, 51)"><li>5.1. generalit&agrave; e firma del progettista, salvo i casi di cui al comma 1, lettera g) dell&rsquo;articolo 132 del D.Lgs. 81/2008 e s. m. e i.,</li><li>5.2. sovraccarichi massimi per metro quadrato di impalcato,</li><li>5.3. indicazione degli appoggi e degli ancoraggi,</li><li>Quando non sussiste l&rsquo;obbligo del calcolo, ai sensi del comma 1, lettera g) dell&rsquo;articolo 132, invece delle indicazioni di cui al precedente punto 5.1, sono sufficienti le generalit&agrave; e la firma della persona competente di cui al comma 1 dell&rsquo;articolo 136 del D.Lgs. 81/2008 e s. m. e i.;</li></ul>6. Progetto del ponteggio, quando previsto;<br />7. Indicazioni generali per le operazioni di montaggio e/o trasformazione e/o smontaggio del ponteggio (&ldquo;piano di applicazione generalizzata&rdquo;):<ul style="color:rgb(51, 51, 51)"><li>7.1. planimetria delle zone destinate allo stoccaggio e al montaggio del ponteggio, evidenziando, inoltre: delimitazione, viabilit&agrave;, segnaletica, ecc.,</li><li>7.2. modalit&agrave; di verifica e controllo del piano di appoggio del ponteggio (portata della superficie, omogeneit&agrave;, ripartizione del carico, elementi di appoggio, ecc.),</li><li>7.3. modalit&agrave; di tracciamento del ponteggio, impostazione della prima campata, controllo della verticalit&agrave;, livello/bolla del primo impalcato, distanza tra ponteggio (filo impalcato di servizio) e opera servita ecc.,</li><li>7.4. descrizione dei DPI utilizzati nelle operazioni di montaggio e/o trasformazione e/o smontaggio del ponteggio e loro modalit&agrave; di uso, con esplicito riferimento all&rsquo;eventuale sistema di arresto caduta utilizzato ed ai relativi punti di ancoraggio,</li><li>7.5. descrizione delle attrezzature adoperate nelle operazioni di montaggio e/o trasformazione e/o smontaggio del ponteggio e loro modalit&agrave; di installazione ed uso,</li><li>7.6. misure di sicurezza da adottare in presenza, nelle vicinanze del ponteggio, di linee elettriche aeree nude in tensione, di cui all&rsquo;articolo 117 del D.Lgs. 81/2008 e s. m. e i.,</li><li>7.7. tipo e modalit&agrave; di realizzazione degli ancoraggi,</li><li>7.8. misure di sicurezza da adottare in caso di cambiamento delle condizioni meteorologiche (neve, vento, ghiaccio, pioggia) pregiudizievoli alla sicurezza del ponteggio e dei lavoratori,</li><li>7.9. misure di sicurezza da adottare contro la caduta di materiali e oggetti;</li></ul>8. Illustrazione delle modalit&agrave; di montaggio, trasformazione e smontaggio, riportando le necessarie sequenze &ldquo;passo dopo passo&rdquo;, nonch&eacute; descrizione delle regole puntuali/specifiche da applicare durante le suddette operazioni di montaggio e/o trasformazione e/o smontaggio (&ldquo;istruzioni e progetti particolareggiati&rdquo;), con l&rsquo;ausilio di elaborati esplicativi contenenti le corrette istruzioni, privilegiando gli elaborati grafici costituiti da schemi, disegni e foto;<br />9. Descrizione delle regole da applicare durante l&rsquo;uso del ponteggio;<br />10. Indicazioni delle verifiche da effettuare sul ponteggio prima del montaggio e durante l&rsquo;uso (vedasi ad es. Allegato XIX).</div>  <div style="text-align:center;"><div style="height:20px;overflow:hidden"></div> <span class="wsite-social wsite-social-default"><a class='first-child wsite-social-item wsite-social-facebook' href='https://www.facebook.com/imaponteggivoghera/' target='_blank' alt='Facebook' aria-label='Facebook'><span class='wsite-social-item-inner'></span></a><a class='last-child wsite-social-item wsite-social-mail' href='mailto:imaponteggivoghera@gmail.com' target='_blank' alt='Mail' aria-label='Mail'><span class='wsite-social-item-inner'></span></a></span> <div style="height:20px;overflow:hidden"></div></div>]]></content:encoded></item></channel></rss>